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Locazione di immobile – Cass. n. 10983/2023

Responsabilità' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia - Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Criterio di ripartizione - Fattispecie.

 

In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black¬out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10983 del 26/04/2023 (Rv. 667404 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1576, Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_2051

 

Corte

Cassazione

10983

2023