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Termine fissato dalla contrattazione collettiva – Cass. n. 10802/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Procedimento disciplinare - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Violazione - Licenziamento disciplinare - Tutela di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, novellato ex l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni e presupposti - Fattispecie.

 

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito - che, accertata la violazione dell'art. 55, comma 4, del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane spa, il quale prevede l'archiviazione del procedimento in caso di mancato invio al lavoratore della comunicazione del provvedimento entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, aveva ritenuto applicabile la tutela reintegratoria cd. "attenuata" di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. - sul rilievo che, nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento era avvenuta in data di poco successiva a quella di scadenza del termine in questione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10802 del 21/04/2023 (Rv. 667419 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375

 

Corte

Cassazione

10802

2023