Skip to main content

capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23743 del 16/11/2007

Amministrazione di sostegno - Residenza dell'amministratore diversa da quella del beneficiato - Giudice tutelare territorialmente competente - Applicazione analogica dell'art. 343, comma 2, cod. civ. - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23743 del 16/11/2007

Il procedimento di nomina e regolamentazione dell'amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 cod. civ. e dall'art. 720 bis cod. proc. civ., a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, nel caso di residenza dell'amministratore diversa da quella del beneficiato, non è applicabile l'art. 343, comma 2, cod. civ., che consente il trasferimento della tutela del minore nel circondario dove il tutore ha il proprio domicilio, in quanto non specificamente richiamato dalle norme sull'amministrazione di sostegno. (Fattispecie relativa ad un regolamento di competenza per territorio sollevato d'ufficio dal giudice).

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23743 del 16/11/2007