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1878. Mancanza di pagamento delle rate scadute.

Art.1878. Mancanza di pagamento delle rate scadute.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Contratto di vitalizio alimentare – Cass. n. 20150/2022
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - rendita vitalizia (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento - Azione intentata dalle parti o da un terzo - Onere della prova - Riparto - Differenze.   In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022 (Rv. 665013 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1878, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 20150 2022 …...
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - del debitore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 02)
Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento del vitaliziante - Onere della prova - Riparto. Rendita vitalizia (contratto di) In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1878, Cod_Civ_art_2697 OBBLIGAZIONI IN GENERE INADEMPIMENTO RESPONSABILITA' DEL DEBITORE   …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13232 del 25/05/2017
Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Trasferimento di quote di piena o nuda proprietà, verso corrispettivo rappresentato da una controprestazione in parte monetaria e rateale, in parte assistenziale e legata alla vita del beneficiario - Contratto atipico - Differenze con la rendita vitalizia - Conseguenze in caso di inadempimento - Applicabilità del rimedio ordinario della risoluzione. L’accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprietà di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, ed in parte dalla prestazione di "assistenza morale" per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull'"intuitus personae" - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile l’art. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13232 del 25/05/2017 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...

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