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1816. Termine per la restituzione fissato dalle parti

Art.1816. Termine per la restituzione fissato dalle parti.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Diritto al pagamento della somma mutuata – Cass. n. 4232/2023
Prescrizione civile - decorrenza - mutuo - estinzione - restituzione della cosa - in genere - Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.   Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1816, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2935   Corte Cassazione 4232 2023 …...
Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)
Contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - Qualificazione - Scadenza dell'obbligazione principale - Recesso del fideiussore - Effetti - Fattispecie. Mutuo - estinzione - scadenza del termine e compimento dell'uso In genere. In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento - il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell’equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro - ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito - ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1818, Cod_Civ_art_1816 …...

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