Mutuo di scopo - Causa del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024 (Rv. 672409-01)Destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata - Contratti di durata - Inquadramento.
Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024 (Rv. 672409-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1813 …...
Credito fondiario - obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23866 del 05/09/2024 (Rv. 672283-01)Interessi - saggio degli interessi - contratti in genere - interpretazione - Qualificazione del contratto ai fini della individuazione del tasso soglia di riferimento - Da effettuarsi attraverso l’analisi dei contenuti contrattuali alla luce dei criteri di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996 - Onere gravante sul giudice di individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa - Parametri rilevanti - Fattispecie.
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23866 del 05/09/2024 (Rv. 672283-01)
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Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1813 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Atto pubblico di mutuo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-01)Obbligo contrattuale di immediata restituzione al mutuante della somma posta nella disponibilità del mutuatario - Pattuizione delle condizioni di "svincolo" - Effetti - Idoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo - Condizioni.
L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1822, Cod_Civ_art_1353 …...
Invalidita' - nullita' del contratto - mutuo - concorrenza (diritto civile) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-03)Contratti di mutuo - Clausole collegate al tasso Euribor - Nullità parziale per impossibilità di determinazione dell’oggetto - Condizioni - Necessità della prova che il parametro sia stato oggettivamente e significativamente alterato - Conseguenze.
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1418 …...
Invalidita' - nullita' del contratto - mutuo - concorrenza (diritto civile) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-02)Contratti di mutuo - Clausole di determinazione degli interessi collegate al tasso Euribor - Conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e volontà di conformare il contratto a dette pratiche - Necessità - Assenza dei detti requisiti - Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE - Esclusione.
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1418 …...
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023 (Rv. 669514 - 01)Esecuzione forzata - custodia - esecuzione immobiliare - modo custodia - Validità del titolo esecutivo - Mutuo a stato di avanzamento lavori - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario - Sufficienza - Erogazione delle somme ancorata al verificarsi di condizioni oggettive pattiziamente previste - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023 (Rv. 669514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta – Cass. n. 7530/2023Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere - Vendita di partecipazioni sociali - Corrispettivo - Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta - Obbligo della società di utilizzare il finanziamento per tenere indenni i soci alienanti di precedenti versamenti in conto aumento capitale - Nullità della clausola - Esclusione.
Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l’assunzione a carico dell’acquirente dell’obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l’accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7530 del 15/03/2023 (Rv. 667465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1813
Corte
Cassazione
7530
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Diritto al pagamento della somma mutuata – Cass. n. 4232/2023Prescrizione civile - decorrenza - mutuo - estinzione - restituzione della cosa - in genere - Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1816, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
4232
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Mutuo concesso congiuntamente dai coniugi in comunione legale – Cass. n. 23819/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - Mutuo concesso congiuntamente dai coniugi in comunione legale - Diritto alla restituzione - In favore della comunione - Conseguenze - Pagamento dell'intera somma a uno solo dei coniugi - Estinzione integrale dell'obbligazione - Ragioni - Fattispecie.
Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022 (Rv. 665610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_0177
Corte
Cassazione
23819
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Negozio in frode ai creditori – Cass. n. 15844/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - Causa (nozione, distinzioni) - motivo (nozione, distinzioni, differenze dalla causa) - illecito - Negozio in frode ai creditori - Nullità dello stesso in quanto tale per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito determinante comune - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022 (Rv. 665103 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
15844
2022 …...
Diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento – Cass. n. 11437/2022Mutuo - estinzione - restituzione della cosa - termine - Mutuo senza indicazione del termine - Diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento - Insolvenza del debitore - Necessità di preventiva fissazione giudiziale del termine - Non sussiste.
In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11437 del 08/04/2022 (Rv. 664418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_0186
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Garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità del mutuo – Cass. n. 10788/2022Credito - credito fondiario - Art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 - Garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità del mutuo - Delibera CICR del 22 aprile 1995 - Garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche - Esclusione - Fondamento.
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995, è individuato nella misura dell'80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10788 del 04/04/2022 (Rv. 664775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813
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Cassazione
10788
2022 …...
Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi – Cass. n. 9229/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Validità del titolo esecutivo - Mutuo di somma di denaro - Momento perfezionativo - Versamento da parte della mutuataria di parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi del mutuatario - Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 (Rv. 664557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474
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9229
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Consegna della cosa mutuata – Cass. n. 37654/2021Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Disponibilità giuridica della cosa mediante ripianamento delle passività - Sufficienza.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021 (Rv. 663324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1852
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Consegna del denaro o di altre cose fungibili – Cass. n. 35959/2021Prova civile - onere della prova - in genere - mutuo - estinzione - restituzione della cosa - Consegna del denaro o di altre cose fungibili - Natura - Condizione dell'azione di restituzione - Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.
Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021 (Rv. 662908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2697
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Riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni – Cass. n. 22725/2021Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Mutuo di scopo - Applicazione - Contenuto.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di concessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22725 del 11/08/2021 (Rv. 662064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456
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Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista – Cass. n. 1517/2021Credito - credito fondiario - Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Fattispecie.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1231, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1814, Cod_Civ_art_1852
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Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)Contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - Qualificazione - Scadenza dell'obbligazione principale - Recesso del fideiussore - Effetti - Fattispecie.
Mutuo - estinzione - scadenza del termine e compimento dell'uso In genere.
In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento - il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell’equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro - ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito - ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1818, Cod_Civ_art_1816 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020 (Rv. 657140 - 01)Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni.
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020 (Rv. 657140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1195, Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)Mutuo bancario - Fallimento del mutuatario - Insinuazione al passivo della mutuante - Prova della consegna del denaro - Quietanza - Valore probatorio - Fattispecie.
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22380 del 06/09/2019 (Rv. 655288 - 01)Interessi usurari - Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca - Tasso soglia - Individuazione - Criteri - Fondamento.
In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto "ratione temporis" per i mutui con garanzia reale; ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22380 del 06/09/2019 (Rv. 655288 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_2808 …...
Credito - credito fondiario - Cass. n. 20896/2019Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - Pactum de non petendo - Sussistenza.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019 (Rv. 655022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1231, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1814, Cod_Civ_art_1852
corte
cassazione
20896
2019 …...
Limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Delimitazione - Fattispecie.
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019
Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2744 …...
Onere della prova - in genere - domanda fondata su un contratto di mutuoProva civile - onere della prova - in genere - domanda fondata su un contratto di mutuo - causale del versamento - contestazione da parte dell'asserito mutuatario - natura di eccezione in senso sostanziale - esclusione - onere probatorio a carico dell'attore – permanenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018
Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018
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Estinzione - restituzione della cosa in genere - azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuoMutuo - estinzione - restituzione della cosa in genere - azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - onere della prova - a carico dell'attore – contenuto - prova civile - onere della prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018
La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018
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Procura a vendere rilasciata dal mutuatario al mutuanteResponsabilità patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio - divieto del - Procura a vendere rilasciata dal mutuatario al mutuante - Violazione del divieto del patto commissorio - Sussistenza - Acquisto del bene da parte di un terzo - Irrilevanza – Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22903 DEL 26/09/2018
Estendendosi il divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c., a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea a integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. Tale valutazione è demandata al giudice di merito che, nel compierla, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto e, in caso di operazione complessa, valutarli alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante e il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto.
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Mutuo - mutuatario - interessi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21461 del 15/09/2017Art. 1, comma 2, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001 - Contratto di mutuo - Interessi usurari - Applicabilità della disciplina a prescindere da garanzia reale - Fondamento.
La disciplina di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001, poiché non reca alcuna distinzione al riguardo, si applica a tutti i mutui a tasso fisso anche se non assistiti da garanzia reale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21461 del 15/09/2017
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Fidejussione - per obbligazioni future o condizionali - Sez. 1 - , Sentenza n. 21521 del 25/10/2016Fideiussione concessa in relazione ad un contratto di mutuo - Qualificazione - Garanzia prestata con riferimento ad obbligazioni condizionali e future - Validità - Fondamento.
La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato.
Sez. 1 - , Sentenza n. 21521 del 25/10/2016
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Esecuzione forzata - precetto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016Mutuo edilizio - Accollo - Notificazione del precetto all'accollante - Efficacia, nei suoi confronti, dell'elezione di domicilio fatta dall'originario mutuatario - Esclusione.
In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mututatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
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prova civile testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9304 del 08/05/2015Regime di comunione di beni tra coniugi - Domanda giudiziale, intentata da uno dei coniugi, diretta all'attribuzione di un bene accrescitivo del patrimonio comune - Incapacità a testimoniare dell'altro coniuge - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9304 del 08/05/2015
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9304 del 08/05/2015 …...
separazione personale dei coniugi Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013famiglia - Mutuo tra coniugi con obbligo di restituzione sottoposto alla condizione sospensiva della separazione personale - Validità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013 È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con decreto del 14 ottobre 1999 il Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ingiungeva a Di.. Marcello Claudio il pagamento della somma di L. 20.000.000, oltre interessi, in favore di Anna Luisa Le.. Il provvedimento trovava il proprio fondamento nella scrittura privata del 30 settembre 1994 nella quale il Di.. - premesso di aver ricevuto dal proprio coniuge Le.. Anna Luisa la predetta somma - si era impegnato a restituirla in caso di eventuale separazione. Successivamente alla omologazione della separazione consensuale tra i due, avvenuta con provvedimento del Tribunale di Benevento in data 29 giugno 1999, il Di.. si era invece rifiutato di procedere al pagamento della somma indicata. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Di.. e il Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 2002, rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava il Di.. al pagamento delle spese di lite.2. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli la quale, con pronuncia del 1 settembre 2006, rigettava l'appello proposto dal soccombente, che veniva condannato al pagamento delle ulteriori spese del grado.Osservava la Corte territoriale che il Di.. aveva chiesto soltanto in sede di conclusioni, nel giudizio di primo grado, di dichiararsi la nullità della scrittura privata del 30 settembre 1994, sicché la relativa domanda era da ritenere tardiva; in ogni caso tale nullità, asseritamente da ricondurre a contrarietà della pattuizione rispetto all'ordine pubblico, era infondata, perché dalla scrittura privata …...
Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 988 del 21/01/2010Regime di comunione di beni tra coniugi - Domanda giudiziale, intentata da uno dei coniugi, diretta all'attribuzione di un bene accrescitivo del patrimonio comune - Incapacità a testimoniare dell'altro coniuge - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa all'esito di un giudizio, in cui era stato illegittimamente ammesso a testimoniare il coniuge dell'originario attore, avente ad oggetto la domanda di restituzione di somma data in mutuo, versata al mutuatario con provvista tratta dal conto corrente bancario cointestato ai coniugi ed il cui titolo del versamento era stato contestato dalla controparte).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 988 del 21/01/2010
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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005Mancanza di "causa acquirendi" - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Fattispecie.
In caso di mancanza di una "causa adquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilità di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di società o associativo, in difetto della proposizione di un'"actio indebiti" ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullità del contratto per difetto di forma).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005
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