Rappresentanza - volontaria (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16374 del 17/06/2025 (Rv. 675616 - 01)Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16374 del 17/06/2025 (Rv. 675616 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1387, Cod_Civ_art_1395, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2946 …...
Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025 (Rv. 674154-01)Oggettivo - mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - Azione di ripetizione di indebito di somme consegnate dal mandante - Mancata presentazione del rendiconto da parte del mandatario - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Fondamento.
In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2810 del 05/02/2025 (Rv. 674154-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697 …...
Obbligazioni del mandatario - mandato tacito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7883 del 22/03/2024 (Rv. 670529-01)Diligenza del mandatario - comune - funzioni del comune - contabilità - mandati di pagamento - Servizio di tesoreria - Applicabilità della disciplina del mandato - Conseguenze - Istruzioni del mandante incongrue - Obblighi di comunicazione del tesoriere - Sussistenza - Fattispecie.
Al rapporto che si instaura fra l'ente locale ed il servizio di tesoreria si applica la disciplina del mandato, che impone al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone, con la conseguenza che, in caso di indicazioni incongrue da parte del mandante, è obbligo del tesoriere rilevare e comunicare al mandante l'incongruenza o l'errore commesso. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha affermato la responsabilità del tesoriere il quale, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, pur avendo ricevuto dal Comune, terzo pignorato, l'ordine di eseguire due distinti bonifici, l'uno in favore del creditore pignorante, per la somma pignorata, e l'altro nei confronti del debitore esecutato, per il residuo dovuto, non aveva rilevato l'incongruità dell'indicazione del medesimo codice "iban" per entrambi ed aveva così effettuato un unico bonifico dell'intero importo a favore del debitore esecutato, esponendo l'ente locale ad una ulteriore richiesta di pagamento da parte del creditore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7883 del 22/03/2024 (Rv. 670529-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1708, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1717 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni.
In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1856 …...
Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui – Cass. n. 12620/2023Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2030, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051
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Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante – Cass. n. 40134/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Cessazione dall'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Riparto dell'onere della prova.
È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713
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40134
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Cessazione dall'incarico di un amministratore di condominio – Cass. n. 40134/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dall'incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento.
L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713
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Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali – Cass. n. 15570/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l’eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito.
Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2608
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Mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - diligenza del mandatario - Cass. n. 20640/2019Banca - Ricezione di ordine di pagamento in favore del terzo - Errata compilazione del modulo F24 da parte del cliente - Ineseguibilità del versamento al destinatario - Obblighi di comunicazione della banca - Inottemperanza - Applicabilità della disciplina del mandato - Conseguenze - Fattispecie.
La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca, che aveva accettato di provvedere al pagamento mediante modulo F24 richiesto dal proprio cliente in favore del terzo, ma, non essendo andato a buon fine il versamento a causa dell'errata compilazione del modulo da parte del cliente, non aveva poi provveduto a darne tempestivamente comunicazione al mandante, che lamentava di avere in conseguenza subito un danno patrimoniale).
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20640 del 31/07/2019 (Rv. 654950 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1708, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1717
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Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017Insindacabilità del merito delle scelte di gestione - Limiti - Ragionevolezza - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’amministratore di una società per azioni responsabile per la conclusione di taluni contratti, in cui quest’ultima aveva corrisposto integralmente alle controparti i compensi pattuiti nonostante la mancata esecuzione delle prestazioni).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015Ordine di bonifico - Natura - Negozio giuridico unilaterale - Specificazione del mandato generale conferito alla banca - Rapporti con il terzo beneficiario - "Delegatio solvendi" ex art. 1269 cod. civ. - Assunzione di autonoma obbligazione da parte della banca - Esclusione - Conseguenze - Compensazione dei crediti della banca delegata verso il delegatario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
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Responsabilità civile - cose in custodia - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985Distruzione o deterioramento di un bene ereditario - responsabilità del coerede che ne aveva il possesso nei confronti degli altri coeredi - applicabilità dell'art. 2051 cod. Civ. - esclusione - prova della normale diligenza nella attività di gestione e di custodia del bene - necessità - epoca di acquisto del possesso - irrilevanza.
Nell'ipotesi di distruzione o deterioramento di un bene ereditario il coerede che ne aveva il possesso risponde dei danni nei confronti degli altri coeredi non a termini dell'art. 2051 cod. civ., che riguarda i danni che la cosa in custodia ha cagionato ai terzi e non quelli subiti dalla cosa stessa, bensì qualora non fornisca la prova di avere usato la normale diligenza nell'attività di gestione e di custodia del bene stesso, e ciò sia nel caso in cui il predetto abbia acquistato il possesso prima dell'apertura della successione, sia quando lo abbia conseguito in epoca successiva con il consenso espresso o tacito degli altri coeredi o di sua iniziativa senza la loro opposizione. Infatti, il coerede nell'amministrazione del bene di cui abbia il possesso, deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia non solo se agisca come mandatario degli altri coeredi, ma anche quando assuma la qualità di gestore degli affari altrui nei rapporti dei coeredi (continuazione del preesistente possesso e immissione "sua sponte" nel possesso) in quanto la norma dell'art. 2030 cod. civ., in tema di gestione di affari, richiama espressamente le Disposizioni riguardanti le obbligazioni del mandatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985
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