Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica – Cass. n. 10767/2023Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269
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Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore – Cass. n. 23904/2022Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.
La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 (Rv. 665384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_269
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Contratto di compravendita - omesso avvertimento all'acquirente – Cass. n. 11186/2021Notariato - responsabilita' professionale - Contratto di compravendita - Alienante - Acquisto della proprietà per usucapione - Accertamento giudiziale - Difetto - Notaio - Omesso avvertimento all'acquirente - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'omesso avvertimento all'acquirente, da parte del notaio, circa i rischi connessi ad una compravendita rispetto alla quale l'alienante dichiari di avere acquistato il bene per usucapione, senza il relativo accertamento giudiziale, ha rilevanza disciplinare con riguardo all'illecito derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, da un lato, e 50, lett. b) nonché 14, lett. b) del codice deontologico, dall'altro, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza dell'atto rogato, da cui devono risultare le indicazioni emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, per un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli e, in genere, delle formalità pubblicitarie relative all'immobile. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che - anche con l'ulteriore riferimento alla salvaguardia dell'immagine e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della l. n. 89 cit. - ha ritenuto disciplinarmente rilevante la sistematica ricezione, da parte del notaio, di oltre 250 atti sulla base della sola dichiarazione dell'alienante di essere proprietario per usucapione, in assenza delle verifiche ordinarie richieste per la stipula).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11186 del 28/04/2021 (Rv. 661093 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1483, Cod_Civ_art_1485, Cod_Civ_art_1158 …...
vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009Denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ. - Contestuale azione di garanzia proposta dal compratore nei confronti del venditore nel medesimo processo - Vincolo di dipendenza tra le due cause - Configurabilità - Inscindibilità - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009
Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009
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