Vendita in sede fallimentare – Cass. n. 11928/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - evizione - Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente - Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023 (Rv. 667916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1484, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_2921
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Vendita di immobile - Non conformità a norme urbanistiche - Cass. n. 14595/2020Vendita - "actio quanti minoris" Vendita di immobile - Non conformità a norme urbanistiche - Diritto del compratore al risarcimento del danno - Colpa del venditore - Sufficienza.
In tema di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri non apparenti e non dichiarati nel contratto che ne diminuiscano il libero godimento, non può sottrarsi alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle norme urbanistiche che tali diritti o oneri abbia taciuti, salvo non dimostri che la controparte ne aveva effettiva conoscenza. Ai fini della condanna del detto venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020 (Rv. 658318 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1489
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Obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7024 del 12/03/2019Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo - Necessità - Fattispecie.
L’operatività della garanzia per evizione presuppone l’esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell’acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7024 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1483, Cod_Civ_art_1484 …...
"Actio quanti minoris" Azioni spettanti al compratore - Condizioni - Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5336 del 22/02/2019Vendita - "actio quanti minoris" Azioni spettanti al compratore - Condizioni - Limiti - Spettanza nei casi di esistenza di un diritto di usufrutto su un bene oggetto di una promessa di vendita - Fattispecie.
Nel caso di contratto preliminare di vendita di bene gravato da usufrutto, qualora nel termine pattuito il promittente venditore non sia stato in grado di procurare l'acquisto della piena proprietà del detto bene, il promittente compratore, che non abbia avuto conoscenza, al momento della conclusione del contratto, che la cosa era gravata di uno "ius in re", può ex art. 1489 c.c. domandare, oltre alla riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, la quale può essere pronunciata, anche se il titolare del diritto di godimento o il beneficiario dell'onere o della limitazione non abbiano ancora fatto valere alcuna pretesa sulla "res", ove si accerti, ai sensi dell'art. 1480 c.c., che il compratore non avrebbe acquistato la cosa gravata dall'onere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accordato al promissario acquirente la risoluzione del contratto preliminare di vendita quale conseguenza automatica del mancato consenso dell'usufruttuario, senza verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1489 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5336 del 22/02/2019
Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1489
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Divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota - Vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4831 del 19/02/2019Divisione - divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota - Vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi - Effetti.
La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4831 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1542 …...
Divisione - divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9801 del 23/04/2013Vendita della quota sociale caduta in successione "mortis causa" da parte di alcuni coeredi prima della divisione - Effetti - Subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria ed opponibilità a coerede estraneo all'alienazione - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria della cessione - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento
Vendita della quota sociale caduta in successione "mortis causa" da parte di alcuni coeredi prima della divisione - Effetti - Subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria ed opponibilità a coerede estraneo all'alienazione - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria della cessione - Fondamento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9801 del 23/04/2013
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Vendita - singole specie di vendita - di cosa comune indivisa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Fattispecie.
In materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la doglianza della ricorrente concernente la mancata declaratoria da parte del giudice del merito della nullità del negozio, ha ritenuto nel caso corretta la qualificazione da questi operata, in termini di preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui a formazione progressiva, del contratto originariamente sottoscritto da una sola delle comproprietarie e recante la dichiarazione, inserita in epoca successiva, di consenso anche dell'altra comproprietaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004 …...