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Navigazione (disciplina amministrativa) - navigazione da diporto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26/06/2015

Responsabilità civile - Danno da circolazione di natante da diporto - Rapporto tra norme del codice della navigazione e norme del codice della nautica da diporto - Specialità delle seconde - Conseguenze nella responsabilità verso terzi - Applicazione dell'art. 424 cod. nav. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26/06/2015

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilità del vettore - danni alle persone - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26/06/2015

Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione, secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13224 del 26/06/2015