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Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9930 del 09/04/2019 (Rv. 653703 - 01)

Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Assoggettabilità ad appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9930 del 09/04/2019 (Rv. 653703 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_339