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Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997

Momento preclusivo - Provvedimento di rimessione della causa al collegio - Rilevanza - Invito del giudice istruttore a precisare le conclusioni o rinvio per tale adempimento - Influenza - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ. il contumace può costituirsi in giudizio fino a quando il provvedimento di rimessione della causa al collegio non sia effettivamente intervenuto, senza che possa riconnettersi efficacia preclusiva all'invito del giudice alla parti a precisare le conclusioni e alla fissazione di un'udienza per tale incombente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997