Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo II: delle associazioni e delle fondazioni Art.35. (1) Disposizione penale.
Art. 35. (1) Disposizione penale.
1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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