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Cumulo dei mezzi di espropriazione. – art. 483 c.p.c. – buona fede e abuso di strumenti processuali

Cumulo dei mezzi di espropriazione: principi e fondamenti. – art. 483 c.p.c. – buona fede e abuso di strumenti processuali – vaglio del giudice di merito sulla condotta del creditore – ordinanza ex art. 533 c.p.c. non immediatamente satisfattiva. Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza n. 10668 del 17 aprile 2019, commento a cura dell’Avv. Ylenia Coronas.  

Fatto.  La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del socio accomandatario di una S.a.S. avverso una cartella di pagamento emessa dalla Società AAA S.p.A., relativa a crediti iscritti a ruolo dalla Agenzia BBB.

La Commissione Tributaria Regionale, interpellata dalla ricorrente in primo grado, annullava la cartella di pagamento, sostenendo che il credito coattivo fosse stato già esercitato nei confronti dell’altro socio accomandatario della S.a.S. e che pertanto un’ulteriore azione sarebbe risultata in duplicato del recupero esecutivo.

Tale decisione veniva, quindi, impugnata per cassazione AAA S.p.A. e dalla Agenzia BBB.

Decisione. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi, soffermandosi sulla nozione di cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c. e sulla natura non satisfattiva dell’ordinanza di cui all’art. 533 c.p.c.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che la corretta applicazione dell’art. 483 c.p.c. postula l’inizio dell’esecuzione forzata tributaria e la giurisdizione su questa del giudice ordinario (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992), ma nel caso di specie la cartella di pagamento non segna l’inizio dell’espropriazione. Ciò in quanto la cartella di pagamento deve considerarsi atto prodromico all’esecuzione forzata tributaria costituendo, al pari del precetto, minaccia del suo inizio.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte deve essere, inoltre, coordinato il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dal dettato normativo dell’art. 111, primo comma, Cost., nonché dall’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale. Ne deriva che l’emissione di una ordinanza di assegnazione, sebbene non precluda solitamente la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione quando sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento.

Pertanto, è chiaro che anche prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, il debitore possa far valere eventuali condotte abusive del creditore che manifesti l’intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione del credito.

Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale aveva attribuito all’ordinanza di cui all’art. 533 c.p.c., emessa nell’espropriazione presso terzi contro l’altro socio accomandatario, una natura satisfattiva e sospensiva, idonea ad escludere il diritto dell’agente della riscossione di azionare il credito in mancanza di inadempimento del terzo all’obbligo di effettuare i versamenti periodici.

In contrasto, la Corte di Cassazione ha rilevato che: “in tema di espropriazione presso terzi, l’assegnazione in pagamento del credito, ex art. 533 c.p.c., in quanto disposta “salvo esazione”, non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest’ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con cui si realizza il duplice effetto estintivo dell’obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario” (già cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018).

Di conseguenza nessuna preclusione del diritto del creditore nell’avvio di ulteriori procedure esecutive, in pendenza dei pagamenti del terzo assegnato, può riconoscersi all’ordinanza ex art. 533 c.p.c., se non in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna giustificazione a tutela del credito. Il compito di vagliare le ragioni dedotte dal creditore a giustificazione della reiterata iniziativa esecutiva minacciata spetta al Giudice di merito.

Cumulo dei mezzi di espropriazione

Testo integrale della sentenza:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190417/snciv@s50@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.