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524. (Pignoramento successivo)

Art. 524. (pignoramento successivo)

 0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 30/04/2024 (Rv. 670903-01)
Pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell’ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - Rapporti tra procedure - Trasmissione del fascicolo al giudice dell’espropriazione immobiliare - Riunione - Fondamento. In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiari che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 30/04/2024 (Rv. 670903-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2912, Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_524, Cod_Proc_Civ_art_550, Cod_Proc_Civ_art_561 …...
Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti – Cass. n. 9433/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa integrazione della dichiarazione - Conseguenze.  Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l’identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_550, Cod_Proc_Civ_art_524   Corte Cassazione 9433 2023 …...
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTI – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010
Pignoramenti successivi del medesimo credito - Obbligo di riunione dei vari procedimenti di esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di eventuali ordinanze di assegnazione già pronunciate - Necessità. In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010   …...

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