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513. (Ricerca delle cose da pignorare)

Art. 513. (ricerca delle cose da pignorare)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Cass. n. 41386/2021
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - in genere - Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Presupposti.   Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_513   Corte Cassazione 41386 2021 …...
Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore – Cass. n. 20338/2020
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi -Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Contestazione sollevata nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. L'irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l'opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale testo dell'art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del "doppio pagamento"; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell'espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell'obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall'art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20338 del 28/09/2020 (Rv. 659253 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1997, Cod_Proc_Civ_art_513, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_617 CORTE CASSAZIONE 20338 2020 …...
Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione mobiliare presso il debitore - ricerca e scelta delle cose da pignorare – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012
Ufficiale Giudiziario - Potere di valutazione dei titoli di appartenenza dei beni rinvenuti nell'abitazione del debitore - Sussistenza - Esclusione. In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011
Pignoramento eseguito in luoghi diversi - Art. 513, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Disponibilità materiale della cosa da parte del debitore - Sufficienza - Oneri del terzo rivendicante la proprietà della cosa - Prova del titolo e dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante o intervenuto - Necessità - Bene mobile iscritto in pubblico registro - Art. 2914, n. 1, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie. La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 cod. proc. civ. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 cod. proc. civ. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall'art. 2914, n. 1), cod. civ. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ritenuto che l'acquisto di tre trattori da parte della società terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in società trascritto prima del pignoramento). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007
Opposizione all'esecuzione del terzo - Beni mobili di arredo all'azienda - Rapporto pertinenziale con l'immobile - Esclusione - Fattispecie. In tema di opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'azienda dell'esecutato, il vincolo pertinenziale non è configurabile nei rapporti fra le componenti del complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una funzione unitaria. (Nella specie, relativa a una gru mobile - carroponte - non incorporata al suolo, la S.C., nel confermare il rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha escluso che detto macchinario costituisse pertinenza dell'immobile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997
Pignoramento di titoli azionari - Da eseguirsi presso il debitore - Erronea esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi - Conseguente provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione dichiarativo "ex officio" della nullità del pignoramento - Impugnazione del provvedimento - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Legittimità. l sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che gli stessi possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, ancora, che, in relazione ad essi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa dirsi impugnabile, in sede di legittimità, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. In particolare, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo della nullità di un atto di pignoramento perché affetto da un vizio di violazione di norma processuale rilevabile di ufficio, in quanto incidente sull'idoneità stessa dell'atto al conseguimento del suo scopo (nella specie, pignoramento di titoli azionari eseguito nella forma del pignoramento presso terzi e non presso il debitore, benché la società, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., avesse negato di possedere tali titoli) deve ritenersi suscettibile del rimedio della opposizione agli atti esecutivi, e non anche del ricorso straordinario per Cassazione, diversamente dal caso in cui la questione di nullità del pignoramento non sia stata rilevata di ufficio, bensì sollevata dal debitore in sede di opposizione, con conseguente decisione pretorile avente natura di sentenza, essendosi quell'organo giudicante trovato, nella sostanza, a decidere egli stesso su di una opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997   …...

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