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corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato obbligatori da aprile 2022 -- DM 80/2020

Da dicembre 2023 l'accesso all'esame di abilitazione, per i tirocinanti che si iscriveranno dopo il mese di marzo 2022 al registro dei praticanti avvocati, sarà possibile solo dopo un corso di formazione di 160 ore.  Lo prevede  il decreto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 9 giugno 2020, n. 80 Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha modificato l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.17, concernente regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 20 marzo 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 7 maggio 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, le parole «primo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadriennio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: Bonafede Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1557