Amministrazione straordinaria - Creditori irreperibili - Somme non riscosse ex art. 117, comma 3, l. fall., vigente ante d.lgs. n. 5 del 2006 - Deposito delle somme presso istituto di credito - Riottenimento della disponibilità delle somme depositate - Attribuzione ai creditori garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - Esclusione - Ragioni.
In tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.