Elettorato passivo - Amministratore responsabile dello scioglimento dell'ente locale - Incandidabilità sopravvenuta alla rielezione nel turno elettorale successivo allo scioglimento - Effetti.
In tema di elettorato passivo, l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché la sopravvenuta incandidabilità dell'amministratore responsabile dello scioglimento del consiglio comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, la sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso, a seconda dell'applicabilità, ratione temporis, del menzionato art. 143, comma 11, nella formulazione anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 132 del 2018.
Elettorato passivo - Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 235 del 2012 - Estensione della disciplina dell'incandidabilità ad ipotesi di incandidabilità non derivante da sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di elettorato passivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui ha esteso la disciplina dell'incandidabilità all'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, che contempla situazioni non derivanti da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", in quanto la delega di cui all'art. 1, comma 63, della l. n. 190 del 2012 non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivanti da sentenza penale di condanna, ma consentiva l'identificazione di una pluralità di casi di incandidabilità.