Valutazione e liquidazione - invalidita' personale
Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).