Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Adesione all'ultimo parere tecnico - Motivazione della decisione - Contenuto.
In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.