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Domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8847 del 03/04/2025

Domanda riconvenzionale trasversale - Termine per la proposizione - Prima udienza di trattazione - Necessità - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La domanda riconvenzionale trasversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).