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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7231 del 18/03/2025  

Termine ragionevole - Equa riparazione - Vantaggio patrimoniale ex art. 2, comma 2 septies, della l. n. 89 del 2001 - Rivalutazione del debito di valore e interessi - Esclusione - Arricchimento diverso e ulteriore - Sussistenza - Condizioni. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la rivalutazione del debito di valore e gli interessi non costituiscono un "vantaggio patrimoniale" ai sensi dell'art. 2, comma 2 septies, della l. n. 89 del 2001, che, invece, consiste in un arricchimento diverso e ulteriore, monetariamente computato, occasionato dalla lunghezza del processo presupposto, sebbene estraneo allo scopo proprio di esso; perché operi l'ipotesi contemplata dalla norma citata, occorre, inoltre, che l'allungamento dei tempi di durata sia stato percepito dalla parte come destinato a produrre conseguenze a sé favorevoli e sia stato, perciò, ritenuto utile.