Contratti in genere – interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025
Nozione di "giustizia contrattuale" - Contenuto - Valutazioni della convenienza economica - Esclusione - Controllo del giudice di merito - Limiti - Fattispecie. In tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti; ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto lecito l'accordo, poiché sussistente una finalità di utilità sociale meritevole di tutela, avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del diritto di gestire impianti sportivi di proprietà del Comune).
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto lecito l'accordo, poiché sussistente una finalità di utilità sociale meritevole di tutela, avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del diritto di gestire impianti sportivi di proprietà del Comune).