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Obbligazioni in genere – debito di valore o di valuta Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17572 del 20/06/2023 (Rv. 668007 - 01)

Inadempimento obbligazione pecuniaria - Interessi - Decorrenza - Rilevanza dello stato soggettivo - Esclusione - Maggior danno – Condizioni - Risarcimento del danno

In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17572 del 20/06/2023 (Rv. 668007 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224