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Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appellabilità – Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 28975 del 05/10/2022

Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione o notificazione - Mancanza - Termine ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.