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Edilizia residenziale pubblica - Prezzo massimo dell'immobile - Eliminazione del vincolo - Corte di Cassazione, Sentenza n. 21348 del 06/07/2022      

Procedura di affrancazione ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998 - Necessità - Convenzioni ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 ed artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 - Equiparazione.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, e tale vincolo, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sussiste sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R.