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Agevolazioni fiscali per acquisto “prima casa”– Vendita dell’immobile nel quinquennio – Acquisto entro l’anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale – Mantenimento del beneficio - Insufficienza del solo preliminare di vendita –  Corte di C

Condizioni per il mantenimento del beneficio – Insufficienza del solo  preliminare di vendita -  Ordinanza della Suprema Corte  del 1° aprile 2022 n. 10562, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto.  L’acquirente di un immobile destinato a prima casa, con godimento delle agevolazioni tributarie a lui spettanti, ove abbia venduto il bene entro un quinquennio dal momento dell’acquisto e desideri mantenere il beneficio fiscale predetto è tenuto a comprare, entro un anno dall’alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Ciò posto, agiva in giudizio nei confronti della P.A., sostenendo l’idoneità del preliminare di compravendita  alla prosecuzione del beneficio (avendo, comunque, quale promissario acquirente il diritto alla conclusione del contratto).

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo nella fattispecie   il diritto di mantenere il beneficio fiscale, mentre l’attore soccombente ricorreva per cassazione, ribadendo  i motivi posti a fondamento della domanda stessa, come originariamente proposta..

Decisione. La Suprema Corte ha respinto la domanda sulla base del seguente principio:  “in materia di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l’immobile entro un quinquennio dall’acquisto, onde evitare la decadenza dall’agevolazione tributaria,, è tenuto a comprare, entro un anno dall’alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi  considerare sufficiente  la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, in quanto, ai sensi dell’art. 1, nota II bis del d.p.r. n. 131/1986, è necessario realizzare la piena acquisizione del completo diritto di proprietà sul nuovo bene e non anche la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita” (conf . Cass. n. 15264/2014; cfr. anche in tema Cass, n. 15264/2015).