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tutela della pubblica fede in senso oggettivo - tutela penale del marchio

Artt. 473 e 474 cod. pen. – interesse giuridico tutelato – pubblica fede in senso oggettivo -  irrilevante la presenza di dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio - Corte di Cassazione Pen., sez. 5, sentenza n. 27323 del 07 marzo 2019, commento a cura della Dott.ssa Claudia Borghini.

Fatto. Nel procedimento penale a carico del Sig. K. per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., il pubblico ministero emetteva decreto di sequestro, ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen., di numerosi capi di abbigliamento recanti il marchio “Supreme Gold”, ritenuto contraffatto rispetto al marchio statunitense “Supreme”, registrato in Italia.

Veniva proposta istanza di riesame dal difensore del Sig. F., rigettata dal Tribunale del Riesame di Varese.

Avverso tale decisione veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione dal Sig. F., titolare del negozio/magazzino di abbigliamento presso il quale il pubblico ministero aveva disposto ulteriori perquisizioni e sequestri.

Decisione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo sussistenti i gravi indizi di configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen.

La Corte ha ritenuto di dover premettere alla propria decisione un quadro di sintesi della giurisprudenza sul tema della tutela del marchio. Viene quindi evidenziato come l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. sia la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come “affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio” (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417).

L’apposizione della scrittura “falso d’autore” sulla confezione del prodotto in vendita, così come della dicitura “copia d’autore” sui prodotti industriali recanti marchi contraffatti, invero, non esclude l’integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), trattandosi di un reato di pericolo “per la cui integrazione è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione” (Sez. 5, n. 14876 del 09/01/2009, Chen, Rv. 243596).

Ciò su cui è importante puntualizzare è che la norma intende scongiurare la confusione tra marchi e non tra prodotti, cioè tra il marchio registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, in quanto ciò che la legge punisce è la riproduzione – senza averne titolo – del marchio registrato su un prodotto industriale. Il prodotto, in altri termini, non rappresenta che il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali.

Ne deriva che il raffronto tra prodotti risulta ininfluente, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato.

Si è quindi ritenuto non sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l’agente è titolare, “in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente indicativa della loro funzionalità al ricambio dell’uso del marchio che si assume contraffatto” (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011, dep. 2012, Martinelli, Rv. 252459).