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la solidarietà passiva nel sistema dell’illecito amministrativo

Tardività della contestazione della violazione amministrativa ex art. 14 della L. n. 689/1981 e prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (art. 28, ibidem) – Solidarietà passiva nell’ambito dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 6 della L. 689/1981 e sua funzione – Declaratoria di estinzione dell’obbligazione del trasgressore principale – Rapporto di autonomia (e non di accessorietà e dipendenza) dell’obbligazione del corresponsabile solidale – Azione di regresso – Cass. Civ, Sez. 2, 3 maggio 2019, n. 11721, commento a cura dell’Avv. Giorgia Franco.

Fatto. Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/1981, la Banca Alfa e Tizio, direttore della Filiale Beta, proponevano opposizione avverso il decreto emesso nel 2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la violazione dell'art. 3 della L. n. 197/1991, essendo stata omessa la segnalazione di ripetute e consistenti operazioni bancarie compiute dalla cliente Sempronia.

Si deducevano, nella specie, inter alia, la tardività della contestazione della violazione ex art. 14 della L. n. 689/1981 e la prescrizione del diritto ex art. 28 della medesima legge. Il Tribunale di Bergamo dichiarava estinta l'obbligazione per intervenuta prescrizione nei confronti di Tizio e, per l'effetto, revocava nei suoi confronti il decreto, rigettando – viceversa – l'opposizione svolta dalla Banca Alfa che, dunque, proponeva appello chiedendo che si dichiarasse l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione anche in suo favore. La Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello confermando la sentenza di prime cure.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Alfa, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 6, 7 e 14, u. c. della L.

  1. 689/1981, ritenendo, contrariamente al giudice di merito, che dalla declaratoria di estinzione dell'obbligazione del trasgressore principale, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge in argomento, debba derivare, quale necessaria conseguenza, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti della Banca, quale obbligata solidale.

Decisione. Le Sezioni Unite ritengono non fondato il ricorso.

A sostegno della propria tesi difensiva, la ricorrente richiama l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità che afferma che, in tema di sanzioni amministrative, l'estinzione dell'obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa, comporta l'estinzione dell'obbligazione accessoria a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 23871/2011 e Cass. n. 26387/2008).

Tale affermazione, in primis, non risulta pacifica, laddove è stato, al contrario, in altre sedi affermato che, nell'ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie, le posizioni dell'autore dell'illecito e del responsabile solidale sono autonome, per cui l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria, derivante dall'omessa notificazione nel termine prescritto dalla legge, è limitato solo al soggetto nei cui confronti è stata omessa la notifica (si vedano, al riguardo: Cass. n. 16661/2007; Cass. n. 23783/2004; n. 18389/2003; Cass. n. 9830/2000).

In secondo luogo, la medesima è contraddetta dallo stesso principio espresso dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che «in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta I. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione» (Cass., Sez. Un., n. 22082/2017).

In altri termini, le Sezioni Unite hanno osservato e statuito che, se all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue – anche e soprattutto – uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia; e, non dipendendo da quella principale, essa non si estingue con questa.

Ne deriva un'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della Legge n. 689/81 del tutto coerente alla sua lettera, che limita l'effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva; confermandosi, così, la tesi che distingue tra loro, rendendoli non comunicanti, i due livelli di operatività del rapporto, quello pubblicistico necessario tra l'Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l'azione di regresso si trasferisce l'aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore.

Link sentenza:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190503/snciv@s20@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.