Skip to main content

diritti di proprieta’ intellettuale – prodotti con segni falsi e ricettazione

improntadiritti di proprieta’ intellettuale – prodotti con segni falsi e ricettazione - Reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - marchio c.d. notorio che rende superflua l’acquisizione in atti del documento di registrazione del marchio – delitto di ricettazione – prova dell’elemento psicologico – valore indiziante della omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene -  ­­­­­­­­­­Corte di Cassazione penale, sentenza n. 10212 dell’8 marzo 2019, commento a cura della Dott.ssa Claudia Borghini.

La Corte di Cassazione tramite la pronuncia in esame ha dichiarato infondati i ricorsi presentati avverso la sentenza della corte di Appello, affermando, al contrario, che quest’ultima si è ben attenuta ai principi enunciati precedentemente dalla medesima Suprema Corte.

E’ stato così ribadito il principio secondo il quale “integra il reato di commercio di prodotti con segni falsi la riproduzione di un personaggio di fantasia, tutelato da marchio registrato, ancorché non fedele, ma espressiva di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare un’oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore” (Sez. 2, n. 9362 del 13/2/2015, Rv. 262841).

E’ stato ritenuto altresì che “ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce” (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Rv. 271140).

Quanto al delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen., la Corte di legittimità, riprendendo quanto sostenuto dal giudice di merito, ha sottolineato l’orientamento ormai consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, “la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta,  la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede” (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25.5.2010, RV. 248265). Si noti come, in tal modo, non si incorre in alcuna violazione dei principi in tema di onere della prova, in quanto non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un mero onere di allegazione.

prodotti con segni falsi