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trasporto aereo - compensazione pecuniaria ex art. 7, co.1, regolamento (ce) n. 261/2004 - risarcimento danno per inesatto inadempimento
trasporto aereo - compensazione pecuniaria ex art. 7, co.1, regolamento (ce) n. 261/2004 - risarcimento danno per inesatto inadempimento Cass. civ., Sez. 3, ord.,23 gennaio 2018, n.1584
Riferimenti normativi:
Artt. 1218 e 2697 c.c.
Regolamento (CE), artt. 7 e 19, n. 261/2004
Convenzione di Montreal del 9 dicembre 1999 (ratificata con legge n. 12/2004)
Cass. civ., Sez. 3, ord.,23 gennaio 2018, n.1584
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissare dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.
Il fatto
In seguito ad un asserito ritardo del volo, un passeggero chiedeva la condanna del vettore aereo alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7, co. 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004 oltre il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito dagli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal del 1999. Assumeva l’attore che per detto ritardo aveva perduto la coincidenza successiva.
Rigettata dal primo giudice la domanda, per difetto di prova, il gravame proposto veniva respinto con pari motivazione. Osservava, infatti, il giudice dell’appello che se è vero che la Convenzione di Montreal pone a carico del vettore aereo la prova liberatoria, è altrettanto vero che la presunzione di colpa richiede la dimostrazione del ritardo subito dal passeggero.
Avverso la decisione di secondo grado il soccombente ricorreva in Cassazione per violazione di norme di legge (artt. 1218 e 2697 c.c. e art. 19 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999) e per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio (secondo la giurisprudenza di merito, infatti, in relazione al trasporto aereo il passeggero ai fini del risarcimento del danno da ritardo deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare le circostanze di inadempimento della controparte la quale, da parte sua, deve provare la regolare esecuzione della prestazione).
Il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice dell’appello.
Il principio
La decisione assunta dalla Corte si fonda su di una serie di considerazioni relative al contenuto delle richiamate normative internazionali e ad altrettanti precedenti della Corte di Giustizia.
In estrema sintesi (poiché la decisione è molto articolata) i giudici di legittimità hanno rilevato che tanto l’art. 19 della Convenzione di Montreal del 1999, quanto lo stesso Regolamento CE n. 261/2004 non contengono disposizioni espresse in merito al soggetto sul quale debba gravare l’onere della prova in parola.
Infatti, la prima disposizione introduce una presunzione di responsabilità a carico del vettore per i danni da ritardo, superabile solo con l’imprevedibilità dell’evento che vi ha dato causa, ovvero con la dimostrazione che sia stato fatto tutto il possibile per evitare il danno (quindi caso fortuito o forza maggiore).
Quanto al richiamato Regolamento, anch’esso è privo di disposizioni in merito all’onere della prova, istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri nei casi delle disfunzioni operative qui trattate. Ed a riprova la Corte ha evidenziato che al caso fortuito o forza maggiore si va ad aggiungere, nel caso di cancellazione del volo, la necessità – ai fini della liberatoria del vettore – di dimostrare di avere dato al passeggero un congruo preavviso per consentirgli una diversa organizzazione. Sempre fatta salva l’imprevedibilità del fatto.
L’assenza, nel caso concreto, di una norma speciale, pertanto, impone di fare riferimento ai criteri ordinari di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed a tutta la relativa giurisprudenza.
I precedenti
La presunzione di responsabilità del vettore in caso di inesatto inadempimento e con prova liberatoria a carico dello stesso, come previsto dall’art. 1218 c.c. era stata già riconosciuta, come principio, dalla Suprema Corte (anche se con riferimento ad altra Convenzione internazionale regolante, ratione temporis, il caso di ritardo o di inadempimento del vettore nell’esecuzione del trasporto). Nel caso di specie i giudici, infatti, avevano affermato che l’impossibilità di utilizzare un volo concordato per il rientro in Italia dei passeggeri a causa delle avverse condizioni metereologiche, che aveva portato alla cancellazione dei voli, non configurasse responsabilità addebitabile al vettore (Cass. civ., Sez. 3, 27 ottobre 2004, n. 20787).
In ordine ai consolidati principi in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione si richiama, poi, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533, cui si è conformata Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2015, n. 826.
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