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Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006

Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.

Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "sette e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006