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Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11910 del 13/05/2008

Lotteria istantanea istituita ex legge n. 62 del 1990 - Montepremi predeterminato nel d.m. di attuazione - Elemento essenziale e vincolante, nonchè presupposto per la riscossione della vincita - Configurabilità - Operatività del relativo limite sia nei confronti del gestore del gioco che nel rapporto tra lo stesso gestore e il cliente - Sussistenza.

 Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11910 del 13/05/2008