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Domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23851 del 24/11/2010

Diritti reali - Diritti autodeterminati - Natura - Fondamento - Conseguenze - Modifica del titolo della domanda ed accoglimento in base ad un titolo diverso - Ammissibilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Esclusione.

I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23851 del 24/11/2010