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destituzione del ricorrente dal servizio di collaboratore amministrativo - pena patteggiata
la sentenza di irrogazione della pena patteggiata non fa stato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento dell'imputazione - specifico necessita' di accertamento
destituzione del ricorrente dal servizio di collaboratore amministrativo - pena patteggiata - la sentenza di irrogazione della pena patteggiata non fa stato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento dell'imputazione - specifico necessità di accertamento da parte dell'amministrazione in sedde disciplinare (Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 10 maggio 2006, n. 2572)
Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 10 maggio 2006, n. 2572
FATTO
Con sentenza n. 511/1999, il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione di Salerno, accoglieva il ricorso (n. 2597/1994)
proposto da D.F. Antonio ed annullava il decreto del Ministro dell'interno
con il quale era stata disposta la destituzione del ricorrente dal
servizio di collaboratore amministrativo del Ministero, con i relativi
atti presupposti. Con la stessa sentenza era anche dichiarato
improcedibile l'ulteriore ricorso (n. 2400/1992), al primo riunito e
proposto dallo stesso D.F. per l'annullamento del provvedimento con il
quale il Ministero dell'interno aveva disposto la sua sospensione
cautelare dal servizio. Contro l'indicata decisione le rubricate
amministrazioni hanno proposto appello al Consiglio di Stato deducendone
l'erroneità e chiedendone la riforma con il rigetto dei ricorso di primo
grado e la condanna del D.F. al pagamento delle spese processuali. Il
ricorso, nella resistenza del D.F. Antonio che ne ha chiesto il rigetto, è
stato chiamato per l'udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in
decisione dal collegio.
DIRITTO
D.F. Antonio, collaboratore amministrativo contabile del Ministero
dell'interno, è stato prima sospeso e poi destituito dal servizio ai sensi
della l. 18 gennaio 1992, n. 16. I provvedimenti disciplinari traevano
giustificazione da una sentenza di irrogazione di pena patteggiata emessa
nei confronti del dipendente per il reato di cui all'art. 314 del codice
penale. I giudici di primo grado, cui ha fatto ricorso il D.F., con
l'impugnata sentenza hanno, come già rilevato nelle premesse di fatto,
dichiarato improcedibile il ricorso per la parte relativa alla disposta
sospensione cautelare e lo hanno accolto per la parte concernente la
decadenza dall'impiego. Secondo il Tribunale amministrativo regionale,
l'irrogata sanzione non era stata adeguatamente motivata, risultando
fondata esclusivamente sulla condanna a pena patteggiata: stanti i
gravissimi effetti della disposta sanzione, secondo i giudici di primo
grado, non poteva ritenersi adeguata una motivazione di stile, che si era
limitata a fare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 54 del t.u. n. 3
del 1957 senza alcun richiamo a fatti concreti effettivamente
addebitabili. Di avviso diverso è l'amministrazione appellante, secondo
cui la sentenza di irrogazione di pena patteggiata, implicando una
sostanziale ammissione di responsabilità per i fatti addebitati, produce
gli stessi effetti di una pronuncia di condanna. Inoltre, secondo
l'amministrazione appellante, i fatti posti a base della disposta
destituzione erano stati ammessi dal dipendente ed autonomamente valutati
dalla commissione di disciplina, unitamente al comportamento complessivo
del dipendente anche successivo all'avvenuta irrogazione della sanzione
penale.
L'appello è tuttavia infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, la sentenza di
irrogazione della pena patteggiata non fa stato sull'accertamento dei
fatti posti a fondamento dell'imputazione. Per la considerazione in sede
disciplinare dei fatti medesimi occorre, pertanto, uno specifico
accertamento da parte dell'amministrazione sulla loro effettiva esistenza
e portata ed un autonomo apprezzamento della loro significanza in sede
disciplinare. Tutto ciò non sembra sia avvenuto nel caso di specie, in cui
- come hanno rilevato i giudici di primo grado - la disposta misura
sanzionatoria è stata basata esclusivamente, stando il dato formale della
adottata motivazione, sulla aprioristicamente ritenuta equiparazione della
sentenza di irrogazione della pena patteggiata alla sentenza di condanna
passata in giudicato. Il riscontrato difetto di motivazione dell'impugnato
provvedimento pare sufficiente - ad avviso del collegio - a farne ritenere
legittimo il disposto suo annullamento da parte del Tribunale
amministrativo regionale, con assorbimento delle ulteriori articolate
censure riproposte in appello dal D.F. in merito alla ritualità e
tempestività del procedimento disciplinare.
L'appello va conclusivamente respinto con compensazione delle spese
processuali ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge
l'appello e conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
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