Skip to main content

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi

Anticrisi - Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi - Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009» .

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi - Testo  del  decreto-legge  3  agosto  2009,  n.  103   (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con   la  legge  di  conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (09A11619)

Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia,  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono tra i segni (...)
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78


  1.  Al  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n. 78, convertito, (( con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «(( 1. )) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro per la semplificazione
normativa,  individua  gli  interventi  relativi alla trasmissione ed
alla  distribuzione  dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
le  province  autonome  interessate,  gli  interventi   relativi  alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente  privato,  per  i  quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «(( 3. )) Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i  termini  previsti  dalla  legge  o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori  alla  meta',  eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario,    occorrenti    all'autorizzazione     e   all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle   disposizioni
comunitarie,  avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di  deroga  di  cui  all'articolo  20,  comma 4, del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
    3)   al   terzo   periodo  del   comma  4-quater,  le  parole  da:
«L'amministratore  delegato»  fino  a:  «e' nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E' nominato un»;
   (( b) all'articolo 13-bis:
    1)  al  comma  3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le
seguenti:  «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte,
in  fine,  le  seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in
corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  ne'  comporta  l'obbligo  di   segnalazione di cui
all'articolo  41  del  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;
    2)  al  comma  4,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo  quanto  sopra  previsto,  e  per l'efficacia di quanto sopra,
l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione
della   punibilita'   penale,  limitatamente  al   rimpatrio  ed  alla
regolarizzazione  di  cui  al presente articolo, l'applicazione della
disposizione  di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta  ferma  l'abrogazione  dell'articolo  2623  del   codice  civile
disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
    3)  al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre 2009»;
    4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis.  Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi'  le  imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli  167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni.  In  tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero  della  regolarizzazione  si producono in capo ai partecipanti
nei   limiti   degli   importi  delle  attivita'   rimpatriate  ovvero
regolarizzate.  Negli  stessi  limiti  non  trovano   applicazione  le
disposizioni  di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
   c) all'articolo 17:
    1)  i  primi  tre  periodi  del  comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti:   «Le  procure  della  Corte  dei  conti   possono  iniziare
l'attivita'  istruttoria  ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale  a  fronte  di  specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve  le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della  Corte  dei  conti  esercitano l'azione per il risarcimento del
danno  all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
della  legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14  gennaio  1994,  n.  20,  e'  sospeso  fino   alla  conclusione del
procedimento penale.»;
    2)  al  comma  30-quater,  lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo   di   legittimita'»   sono   aggiunte    le  seguenti:  «,
limitatamente  ai  profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo».

       
Riferimenti normativi:
   -  Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
luglio   2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
proroga  di  termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
   «Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia). -
1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   con    il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli   interventi   relativi   alla   trasmissione   ed  alla
distribuzione   dell'energia,   nonche',  d'intesa  con   le
regioni  e le province autonome interessate, gli interventi
relativi  alla  produzione  dell'energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono  particolari  ragioni  di  urgenza in riferimento
allo   sviluppo   socio-economico   e   che   devono  essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
   2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1  sono  nominati  uno  o  piu' Commissari straordinari del
Governo  ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n.   400;  la  relativa  deliberazione  del  Consiglio   dei
Ministri  e'  adottata  con  le  stesse modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo.
   3.   Ciascun   Commissario,   sentiti  gli   enti  locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura
tutte  le  attivita',  di  competenza delle amministrazioni
pubbliche  che  non  abbiano  rispettato i termini previsti
dalla  legge  o  quelli  piu' brevi, comunque non inferiori
alla  meta',  eventualmente  fissati in deroga dallo stesso
Commissario,  occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione   degli   interventi,   nel    rispetto  delle
disposizioni  comunitarie,  avvalendosi  ove necessario dei
poteri  di  sostituzione  e  di  deroga di cui all'art. 20,
comma  4,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
   4.  Con  i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuati  le  strutture  di cui si avvale il Commissario
straordinario,  senza  che  cio'  comporti nuovi o maggiori
oneri  a  carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri
di   controllo   e   di   vigilanza  del   Ministro  per  la
semplificazione    normativa   e   degli    altri   Ministri
competenti.
   4-bis.  All'art.  17  del  codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo   12   aprile   2006,   n.  163,   e  successive
modificazioni,  al  comma 1, dopo le parole: “nonche'
dell'amministrazione  della  giustizia” sono inserite
le   seguenti:  “e  dell'amministrazione  finanziaria
relativamente  alla  gestione del sistema informativo della
fiscalita”.
   4-ter.  Fermi restando gli effetti della revoca da parte
del  giudice  dell'esecuzione  della  confisca  dei terreni
abusivamente   lottizzati   e   delle   opere   abusivamente
costruite  ai  sensi dell'art. 44, comma 2, del testo unico
delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6   giugno   2001,  n.  380,  ai  fini  della   restituzione
all'avente   diritto   e  della  liquidazione  delle   somme
reciprocamente  dovute in conseguenza della decisione della
Corte  europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il
contrasto  della  misura  della confisca con la Convenzione
per  la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali,  firmata  a  Roma  il  4  novembre 1950, resa
esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848, e con i
relativi  Protocolli  addizionali,  la stima degli immobili
avviene  comunque  in  base  alla  destinazione urbanistica
attuale  e  senza  tenere  conto  del  valore  delle   opere
abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano
stati  realizzati  interventi di riparazione straordinaria,
miglioramenti  o  addizioni, se ne tiene conto al valore in
essere  all'atto  della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi  fini  si  tiene conto delle spese compiute per la
demolizione  delle  opere  abusivamente realizzate e per il
ripristino dello stato dei luoghi.
   4-quater.  A valere sulle risorse del Fondo istituito ai
sensi  dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29  novembre  2008,  n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e' assegnato alla
societa'  Stretto  di Messina S.p.A. un contributo in conto
impianti  di  1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con
proprie  deliberazioni,  le  quote  annuali del contributo,
compatibilmente  con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni  gia'  disposte.  E'  nominato  un commissario
straordinario  delegato  ai  sensi  dell'art. 20 del citato
decreto-legge    n.   185   del   2008,    convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.  2  del 2009, e successive
modificazioni,  per  rimuovere  gli  ostacoli  frapposti al
riavvio  delle  attivita', anche mediante l'adeguamento dei
contratti  stipulati  con  il  contraente generale e con la
societa'  affidataria  dei  servizi di controllo e verifica
della   progettazione   definitiva,   esecutiva    e   della
realizzazione  dell'opera,  e  la  conseguente approvazione
delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
   4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha
una  durata  di  sessanta  giorni a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.   Alla   scadenza   del  mandato,  il   commissario
straordinario   riferisce  al  CIPE  e  al  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sull'attivita'  svolta e
trasmette   i  relativi  atti  alla  struttura  tecnica   di
missione  di  cui  all'art.  163,  comma  3, del codice dei
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
   -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13-bis   del citato
decreto-legge    n.    78   del   2009,    convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
   «Art.  13-bis  (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  detenute fuori del
territorio  dello  Stato).  -  1.  E'  istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
    a)  detenute  fuori  del  territorio  dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
    b)  a  condizione  che  le  stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
dell'Unione   europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
economico  europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
   2. L'imposta si applica come segue:
    a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
cento  annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione,   senza   possibilita'   di  scomputo   di
eventuali perdite;
    b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
comprensiva  di  interessi e sanzioni, e senza diritto allo
scomputo di eventuali ritenute o crediti.
   3.   Il   rimpatrio   ovvero   la    regolarizzazione  si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni  caso  costituire  elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente,  in  ogni  sede amministrativa o giudiziaria,
civile,  amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o
addizionale,  con esclusione dei procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, con esclusione dei procedimenti in corso
alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del   presente   decreto,   ne'   comporta    l'obbligo   di
segnalazione  di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  relativamente ai rimpatri ovvero
alle  regolarizzazioni  per  i  quali  si  determinano   gli
effetti di cui al comma 4, secondo periodo.
   4.   L'effettivo   pagamento  dell'imposta   produce  gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni  di  cui  all'art.  17  del  decreto-legge   25
settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con modificazioni,
dalla   legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
modificazioni.   Fermo   quanto   sopra    previsto,  e  per
l'efficacia   di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
punibilita'  penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed alla
regolarizzazione    di    cui    al     presente   articolo,
l'applicazione  della  disposizione  di cui al gia' vigente
art.  8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002,
n.   289,   e   successive   modificazioni;    resta   ferma
l'abrogazione  dell'art.  2623  del  codice civile disposta
dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
   5.  Il  rimpatrio  o  la regolarizzazione operano con le
stesse  modalita',  in  quanto  applicabili, previste dagli
articoli  11,  13,  14,  15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma  3,  del  decreto-legge  25  settembre  2001, n. 350,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
2001,  n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche' dal
decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  aprile  2002,  n.   73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento  le  disposizioni  e  gli  adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
   6.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si   applica  sulle
attivita'  finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una  data  non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 15 dicembre 2009.
   7.  All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n.  227,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
    b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50».
   7-bis.   Possono   effettuare  il  rimpatrio   ovvero  la
regolarizzazione  altresi'  le  imprese  estere controllate
ovvero  collegate  di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti del
rimpatrio  ovvero  della  regolarizzazione  si producono in
capo   ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
attivita'  rimpatriate  ovvero  regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai  redditi  conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
   8.  Le  maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.».
   -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 30-ter e 30-quater
dell'art.  17  del  citato  decreto-legge  n.  78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,
come modificato dalla presente legge:
   «30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei   conti  possono
iniziare  l'attivita'  istruttoria  ai  fini dell'esercizio
dell'azione  di  danno  erariale  a  fronte  di specifica e
concreta  notizia  di  danno,  fatte  salve  le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine  nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della  legge  27  marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso  del  termine  di  prescrizione  di  cui al comma 2
dell'art.  1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino  alla  conclusione  del procedimento penale. Qualunque
atto   istruttorio   o   processuale  posto  in   essere  in
violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente comma,
salvo  che  sia  stata  gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto, e' nullo e la relativa
nullita'  puo'  essere  fatta  valere  in  ogni momento, da
chiunque   vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
sezione  giurisdizionale  della Corte dei conti, che decide
nel  termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
   30-quater.  All'art.  1  della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando  il  fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un   atto   vistato  e  registrato  in  sede   di  controllo
preventivo  di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo;
    b)     al     comma      1-bis,    dopo    le     parole:
“dall'amministrazione”    sono    inserite    le
seguenti:    “di    appartenenza,    o     da    altra
amministrazione,”.».

Art. 2.Entrata in vigore

1.   Il  presente  decreto  entra   in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.