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Fax promozionali: vietato l'invio senza il preventivo consenso

Fax promozionali: vietato l'invio senza il preventivo consenso - 23 novembre 2006 (dal sito garante della privacy)

 


Fax promozionali: vietato l'invio senza il preventivo consenso - 23 novembre 2006 (dal sito garante della privacy)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del 13 settembre 2005, con la quale i signori Luigi Michelini, Luigi Compagnoni e Giuseppe Greco, in qualità di legali rappresentanti degli studi di consulenza per il trasporto Michelini s.r.l., Agenzia Credit e Agenzia Upam, hanno lamentato la ricezione di numerosi fax indesiderati provenienti dal consorzio I.S.A.Co., allegati alla segnalazione medesima;

RILEVATO dagli atti che il consorzio I.S.A.Co. pubblicizza in tali fax propri servizi e iniziative a studi di consulenza per il trasporto, e propone loro di associarsi al consorzio medesimo;

RILEVATO che allo stato non risulta (sia dalla segnalazione, sia dal riscontro che il consorzio ha fornito alle richieste degli interessati, nonché dalla nota del 17 gennaio 2006 che il consorzio stesso ha inviato all'Autorità in risposta ad una richiesta di elementi ai sensi dell'art. 157 del Codice) che l'inoltro dei reiterati messaggi promozionali mediante telefax sia basato sul previo consenso specifico dei relativi destinatari;

VISTA, altresì, l'ulteriore segnalazione del 27 ottobre 2006 con la quale i predetti signori Michelini e Compagnoni hanno lamentato nuovamente la ricezione di ulteriori fax promozionali da parte del consorzio I.S.A.Co. in data 17 ottobre 2006, aventi analogo contenuto promozionale;

RILEVATO che l'art. 130, comma 2, del Codice prescrive, per l'invio di materiale pubblicitario mediante telefax, l'acquisizione di un consenso informato, specifico e preventivo dell'interessato (v., in applicazione della medesima disposizione, i provvedimenti del Garante del  29 maggio 2003 -relativo allo spamming- e del  10 giugno 2003 -relativo agli sms promozionali- in www.garanteprivacy.it, doc. web. nn.  29840 e 29836);

CONSIDERATO che l'invio di messaggi promozionali mediante telefax senza il prescritto consenso configura, quindi, un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di vietare il trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, considerato che l'invio di messaggi promozionali per mezzo del telefax in assenza del necessario consenso dei destinatari degli stessi risulta, dagli atti, reiterato dal consorzio I.S.A.Co., contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato al Garante nella risposta alla menzionata richiesta di elementi ai sensi dell'art. 157 del Codice;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la contestazione in separata sede della violazione amministrativa concernente l'informativa agli interessati (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

RISERVATA, altresì, l'adozione di ogni altro atto e provvedimento all'esito di ulteriori accertamenti preliminari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

    ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta il trattamento dei dati personali effettuato mediante utilizzo del telefax per inviare comunicazioni pubblicitarie senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati, nei confronti del consorzio I.S.A.Co. e di ogni altro soggetto che, in sede di comunicazione del presente provvedimento e di correlati accertamenti preliminari risulti eventualmente titolare o contitolare del trattamento dei dati in questione. Ciò, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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