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esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014

Provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. - Natura e funzione - Idoneità ad assumere eccezionalmente la natura di sentenza appellabile - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile. (Nella specie, il giudice non si era limitato a dirimere le difficoltà operative ma aveva autorizzato un consulente a svolgere, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, lavori di ripristino di un terrazzino, ancorché nulla risultasse dal titolo esecutivo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014