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Avvocato - Sessione d'esame 2023 - Criteri per lo svolgimento della prova orale
Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2023 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 8 novembre 2023
VERBALE n. 3 L’anno 2024, addì 25 gennaio 2024 alle ore 14 nella “Sala D’Ambrosio” presso il Ministero della Giustizia, si è riunita la Commissione per l’esame di Avvocato - Sessione per l’anno 2023.
Sono presenti i Signori:
Avv. Leonardo SALVEMINI Presidente titolare
Si dà atto che sono collegati da remoto i seguenti componenti:
Avv. Lia SIMONETTI Presidente supplente
Avv. Rosario CALI’ Componente titolare
Prof. Ulisse COREA Componente titolare
Dott Ottavio PICOZZI Componente titolare
Avv Anselmo TORCHIA Componente titolare
Dott. Guido MARCELLI Componente supplente
Avv. Domenicantonio SINISCALCHI Componente supplente
Avv. Paolo PALADINO Componente supplente
Prof. Gianpiero MANCINETTI Componente supplente
Non risulta presente né collegato il prof MANCINETTI Giampiero, giustificato.
Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Vera Scalzo, funzionario giudiziario.
Si riunisce la Commissione per l’esame di Avvocato per una prima analisi in ordine alla individuazione e condivisione dei criteri di valutazione della prova orale dei candidati ammessi.
Interviene il Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia, dott. Giovanni Mimmo che dà il benvenuto ai membri della Commissione.
Prende la parola il Presidente della Commissione Centrale, avv. Leonardo Salvemini, il quale saluta e ringrazia il Direttore Generale dr. Mimmo per la presenza e procede ad illustrare il contesto normativo ed il contributo giurisprudenziale in ordine ai criteri relativi alla valutazione della prova orale cui dovranno rifarsi le commissioni d’esame territoriali.
Dopo ampia discussione la riunione termina alle ore 15.15.
Si allegano i criteri.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
FONTI NORMATIVE:
art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87;
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50;
decreto del Ministro della giustizia del 2 agosto 2023 (Bando);
circolare del Direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia del 24 novembre 2024
Esame orale:
Si ricorda che la prova orale è divisa in tre fasi ma che deve essere valutato nella sua unicità (art. 2 bando) e deve svolgersi in unico contesto.
Prima fase: esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
Seconda fase: discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
Come indicato nella nota del Ministero del 24.11.2023, si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi nella formulazione delle questioni della prima e della seconda fase, alle materie scelte dal candidato, senza estendere l’oggetto a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse.
Nondimeno, ogni sottocommissione potrà valutare anche le risposte con le quali i candidati abbiano formulato collegamenti interdisciplinari.
Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia del 24.11.2023, con particolare riferimento alla formulazione del quesito pratico-applicativo di cui alla prima fase della prova orale.
A mero titolo esemplificativo, in materia di diritto amministrativo sarà possibile valutare l’esposizione del candidato anche afferenti il processo amministrativo.
Terza fase: dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti:
chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.
L’art. 9 del bando di esame 2023 riporta “fermo restando quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 primo periodo del DL n. 31 del 2021 l’effettiva durata complessiva della prova orale, nella sua interezza, deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità”.
A tal fine, occorre tener conto che la prima fase attiene alla discussione di “una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso”, mentre la seconda prevede la discussione di “brevi questioni”, da cui sia possibile ricavare la dimostrazione delle “capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato”.
Fermo il disposto dell’art. 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. In altre parole, potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che la durata totale dell’esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase.
Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale.
Ai fini dell’abilitazione è necessario conseguire nelle prove orali il punteggio complessivo di 105.
Non è possibile la compensazione con voti al di sotto del 18 in ciascuna materia orale.
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