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Avvocati - Solidarietà Interpretazione dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 247/12. - produzione di corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale forense Parere Maggio 2025

Quesito n. 162, COA di Torre Annunziata Parere 9 maggio 2025 - Il COA di Torre Annunziata formula una serie di quesiti relativi all’interpretazione dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 247/12 e se la corrispondenza dichiarata “riservata” tra Colleghi possa essere esibita ove la stessa sia necessaria al fine di attivare eventuale procedura di segnalazione al Consiglio di Disciplina Forense.

Chiede di sapere, in particolare, se la solidarietà nei confronti di “tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” riguardi anche l’avvocato che - pur costituito in giudizio - abbia rinunciato all’incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia però ancora creditore delle proprie competenze; e se “la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciatario che non abbia sottoscritto né l’accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciatario del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite. Chiede inoltre di sapere se la predetta solidarietà “operi ex se ovvero indipendentemente dalla consapevolezza da parte dei procuratori delle altre parti del mancato pagamento delle competenze del procuratore che ha prestato la propria attività professionale negli ultimi tre anni”.

Infine, con quesito apparentemente non collegato ai precedenti, chiede di sapere se la corrispondenza dichiarata “riservata” tra Colleghi possa essere esibita ove la stessa sia necessaria al fine di attivare eventuale procedura di segnalazione al Consiglio di Disciplina Forense.

Con riferimento alla prima serie di quesiti, si osserva quanto segue.

L’articolo 13, comma 8 della legge professionale pone in capo alle parti l’obbligo solidale di pagamento “dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” per il caso in cui “una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per un verso, è necessario che la controversia sia stata risolta in via bonaria e che, per l’altro, l’avvocato costituito abbia svolto attività professionale negli ultimi tre anni, sia ancora creditore e non abbia rinunciato al beneficio della solidarietà. Così definita la portata della disposizione in esame, si ritiene che - ferme tutte le altre condizioni previste dalla medesima - non possa ritenersi ostativa la circostanza che l’avvocato abbia svolto attività solo in una parte del procedimento giudiziale o arbitrale poi risolto in via bonaria, ad esempio perché successivamente rinunciatario. E che, correlativamente, la disposizione in esame operi unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria e cioè mediante accordo preso in qualsiasi forma, in tale fattispecie non rientrando - all’evidenza - la pronuncia di compensazione delle spese di lite.

Quanto, infine, alla possibilità di produrre corrispondenza riservata ai fini di segnalazione al C.D.D. si osserva quanto segue.

Dalla lettera dell’articolo 48, comma 1 del Codice deontologico sembra potersi evincere che il divieto di produzione di corrispondenza riservata sia quella tra colleghi direttamente attinente al rapporto relativo alla controversia in atto e che, quindi, la ratio del divieto sia quella di “garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate - con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa - in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita” (così, tra le altre, CNF, sent. n. 20/2023). Da ciò consegue che, quando l’esibizione della corrispondenza sia invece funzionale ad assicurare l’osservanza degli obblighi deontologici, la ratio del divieto non operi, beninteso ove la corrispondenza posta alla base dell’esposto/segnalazione disciplinare sia nella disponibilità del segnalante e non sia stata acquisita illecitamente o in violazione delle norme deontologiche.