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Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025

Sub procedimento cautelare - Liquidazione delle spese - Valutazione complessiva dell’esito della controversia - Necessità.

La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.