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Avvocato – art. 68 codice deontologico forense – Il divieto di assumere un incarico professionale contro una parte già assistita 

Divieto di assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l’altro dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari Vietato (in ogni tempo) assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L’art. 68 cdf vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. In particolare, mentre il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico “non sia estraneo”, il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l’altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente. È pertanto censurabile l’avvocato che assume un incarico in favore di un coniuge contro l’altro con riferimento – non ad una qualsiasi causa – ma ad una causa collegata a quella per cui aveva prestato assistenza in precedenza ad entrambi.

I limiti all’assunzione di incarichi contro l’ex cliente

L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 5).

Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita

Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68, comma 2, CDF (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto

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