Skip to main content

Condominio – impugnativa di delibera assembleare - Spese di lite – corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 10849 del 08 giugno 2020 -  commento

Condominio – impugnativa di delibera assembleare – accoglimento parziale -  criterio della soccombenza parziale -    corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n.  10849 del 08 giugno 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

FATTO. Con un unico motivo di ricorso avverso una sentenza della Corte di appello di Milano un Condomino lamentava che, a fronte di un parziale annullamento della delibera assembleare impugnata, esso attore fosse stato condannato a rifondere alla controparte le spese processuali sostenute nella misura di due terzi. Assumeva, infatti, il ricorrente che il parziale accoglimento della domanda poteva giustificare solo una compensazione, parimenti parziale, delle spese di lite, con l’obbligo per il giudice di accollare il residuo al convenuto ma non certo all’attore, in quanto parte vittoriosa.

La Corte rigettava il ricorso. 

DECISIONE. La motivazione dei giudici di legittimità si può così sintetizzare: quando la domanda di declaratoria d’invalidità di una delibera assembleare, proposta per vari motivi, sia accolta solo per uno di essi e respinta per gli altri fondati su diverse ragioni, si verifica una reciproca parziale soccombenza, che determina la possibile compensazione totale o parziale delle spese processuali.

Si tratta di un principio mutuato da un indirizzo già esplicitato dalla  Corte Suprema, secondo la quale «la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l'annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra» (da ultimo Cass. 25 giugno 2018, n. 16675).

Precisato questo, quando il giudice dell’appello riforma, in tutto od in parte, la sentenza di prime cure deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali secondo l’esito complessivo della lite. Questo è quanto avvenuto nel caso in esame, nel quale l’attore/appellante è stato individuato come parte maggiormente soccombente nei confronti del Condominio, quale parte parzialmente ed inferiormente vincitrice.

A fronte, poi, dell’eccezione da parte del ricorrente in merito all’eventuale compensazione parziale delle spese processuali, nella sentenza è stato chiarito che quando vi sia una soccombenza reciproca, che si verifica quando nello stesso processo e tra le stesse parti vi siano più domande contrapposte, accolte o rigettate, al fine della liquidazione delle spese il giudice, nel chiudere il processo, deve individuare quale sia la parte più soccombente, dal momento che l’art. 91 c.p.c. quando collega l’onere delle spese alla parte soccombente, nega l’addebito delle stesse a quella totalmente vittoriosa. In ogni caso la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca ai fini della determinazione delle quote delle spese processuali da addebitare o compensare è compito del giudice del merito ed esula dal sindacato di legittimità, poiché egli non è legato ad alcun criterio di calcolo ai fini della proporzionalità stessa.