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Condominio – assemblea – corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 20071 dell’11 agosto 2017 - commento

Assemblea – delibera – sostituzione con altra successiva – cessazione della materia del contendere - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 20071 dell’11 agosto 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

L’ordinanza in commento ha affrontato, tra altre questioni, il tema concernente gli effetti della sostituzione, in corso di causa, della delibera assembleare impugnata con altra valida. Nello specifico si è posto il problema di individuare il momento rilevante ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere in riferimento alla pronuncia di condanna delle spese di lite.

Un condomino, infatti, aveva censurato la sentenza della Corte di appello che – a suo dire – nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera assembleare non aveva tenuto conto dei tempi intercorrenti tra il deposito del ricorso e la revoca della delibera stessa (questa avvenuta in corso di causa e successivamente non solo al deposito ma anche alla data di fissazione di udienza).

La Corte di Cassazione, ha ribadito (Conf. Cass. n. 11961/2004) che la sostituzione di una delibera con altra successiva determina la cessazione del contendere e che tale fatto dà luogo all’inammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 1137 c.c., poiché viene meno l’interesse ad agire, da valutarsi non solo nel momento in cui l’azione è proposta, ma anche al momento della decisione (carenza di interesse alla prosecuzione della lite).

In merito alla pronuncia della Corte valgano due osservazioni:

1) Se la delibera impugnata viene revocata prima del deposito del ricorso (scelta di impugnativa impropria alla luce della legge n. 220/2012 che, a tale fine prevede la proposizione del giudizio con atto di citazione), si pone in essere un atto passibile di applicazione dell’art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata);

2) In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l'illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (applicabile "ratione temporis"), giacché esso presuppone, al fine di impedire l'annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo (Cass. n. 2999/2010 richiamata nella sentenza in commento).