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La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 giugno 2019

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 giugno 2019

Riferimenti normativi: l_247_2012_60