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Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021

 

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021