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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020