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Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020