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Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019

Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito

L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019